Statuto Associazione Lawful Interception

TITOLO I
Costituzione – Sede – Denominazione e scopi
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Associazione tra le imprese che provvedono alla creazione e realizzazione in proprio di hardware e/o software e che operano nel settore del monitoraggio, installazione, assistenza tecnica e servizi di noleggio e/o vendita di attrezzature per la geolocalizzazione, le intercettazioni telefoniche, ambientali, informatiche, video e simili o analoghi servizi come potranno anche mutare o venire in essere di riflesso alla mutazione della tecnologia su disposizione dell’Autorità Giudiziaria (“settore delle intercettazioni legali”), sotto la denominazione “ASLI- Associazione Lawful Interception”.
ASLI è un’associazione volontaria senza finalità di lucro e svolge la sua attività secondo le norme del presente Statuto e nel rispetto delle previsioni di legge applicabili. Essa è autonoma, apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.
ASLI ha sede legale in Milano.
Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’Assemblea dei soci e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri  la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.
Con deliberazione da parte dell’Assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie sull’intero territorio nazionale e all’estero.

Art. 2 Scopi dell’Associazione

1. L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  1. rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese che operano nel settore delle intercettazioni legali nei confronti delle Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
  2. rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese che operano nel settore delle intercettazioni legali nella elaborazione, interpretazione e applicazione di qualunque norma primaria o secondaria che concerne, direttamente o indirettamente, il settore di riferimento;
  3. concorrere a promuovere nel proprio territorio con le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo nel settore delle intercettazioni legali, ferma restando l’autonomia e l’indipendenza di ciascuna impresa associata;
  4. favorire la diffusione dell’innovazione, delle conoscenze e delle competenze fra le imprese che operano nel settore delle intercettazioni legali e le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali.

2. Per perseguire tali scopi, l’Associazione:

  1. assiste e tutela gli interessi delle imprese associate;
  2. organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici, sociali di interesse della categoria;
  3. stipula, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale con le Istituzioni e le Amministrazioni Pubbliche, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali su questioni di interesse per il settore delle intercettazioni legali;
  4. provvede all'informazione degli associati relativamente ai problemi generali o speciali dell'imprenditorialità e delle industrie
  5. promuove, entro i limiti delle proprie finalità, iniziative per l’assistenza alle proprie associate, per lo studio dei problemi economici, per l’istruzione professionale specializzata di settore.

3. L’Associazione, ferma restando l’assenza della finalità di lucro, può assumere ogni iniziativa atta al perseguimento dei fini istituzionali compiendo tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che si rendano necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi. Essa può dare vita, partecipare o contribuire, nei modi e con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei, a fondazioni, istituzioni specializzate, società ed organismi in Italia e all’estero, nel rispetto delle disposizioni in
materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

Art. 3 Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è fino al 31 dicembre 2070.

 

TITOLO II
Associati – Loro obblighi e contributi
Art. 4 Condizioni per l’ammissione a socio

1. Possono far parte dell'Associazione, previo gradimento del Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Effettivi le imprese che operano nel settore delle intercettazioni legali ed abbiano le seguenti caratteristiche:

  1. siano costituite in forma di Società ed in conformità ai principi del Codice Civile;
  2. abbiano una struttura interna dedicata allo sviluppo tecnologico ed alla ricerca da utilizzare per migliorare i propri prodotti, crearne di nuovi, o migliorare i processi creazione e/o di produzione già esistenti;
  3. al momento dell’adesione, abbiano adottato un sistema di gestione certificato sulla qualità dei prodotti e servizi offerti ISO 9001, sulla sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001;
  4. accettino di rispettare il presente Statuto nonché le deliberazioni e le disposizioni assunte dagli Organi associativi in base allo Statuto;
  5. svolgano attività ispirata alle regole del mercato ed ai principi di integrità ed autonomia e non in conflitto di interessi con gli scopi dell’Associazione;
  6. svolgano la loro attività con modelli organizzativi, con requisiti patrimoniali, e con sistemi di valutazione del rischio che siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  7. svolgano attività che il Consiglio Direttivo ritenga idonea a supportare gli scopi dell'Associazione;
  8. i titolari o legali rappresentanti siano di buona condotta morale e si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza.

2. Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, altre realtà imprenditoriali, purché presentino elementi di complementarietà con quelli dell'imprenditoria rappresentata
dall'Associazione e non ne risulti snaturata la caratteristica istituzionale dell'Associazione stessa.

Art. 5 Domanda di ammissione
  1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente Statuto. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso dall’Associazione.
  2. La domanda di ammissione a socio effettivo o a socio aggregato deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata ed inviata al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione esplicita di aver letto ed accettato tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali e di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale, oltre alla dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l’ammissione.
  3. Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, impegnandosi per il futuro a comunicare le eventuali variazioni, il nominativo del referente associativo, l'ubicazione degli stabilimenti e delle sedi, il numero dei dipendenti e quant’altro richiesto dall’Associazione per quanto strettamente necessario rispetto alle attività ed alle iniziative dell’Associazione.
  4. La domanda di ammissione a socio effettivo o aggregato viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo ricevimento e comunicata al richiedente a mezzo p.e.c. o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi comunicati in sede di iscrizione.
  5. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dal contestuale versamento della quota associativa.
  6. L’ammissione viene deliberata a maggioranza assoluta previo accertamento dei requisiti richiesti e il Consiglio Direttivo verificherà annualmente la permanenza di tutti i requisiti necessari ai fini del mantenimento dello status di associato.
  7. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti, determinerà la decadenza dell’associato senza diritto al rimborso della quota versata.
Art. 6 Durata dell’adesione
  1. L’adesione impegna l’impresa associata per l’anno di iscrizione e l’anno successivo (“periodo di prima adesione”). Ai fini di uniformità, il periodo di riferimento è l’anno civile.
    Una volta decorso il predetto periodo di prima adesione, l’adesione all’Associazione si intenderà tacitamente rinnovata per la durata di 12 (dodici) mesi, salvo disdetta da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza mediante PEC e/o lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo presso la sede.
  2. L’associato che presenta disdetta potrà richiedere che il recesso abbia effetto immediato per tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto salvo gli obblighi contributivi corrisposti e da corrispondere.
  3. In deroga alle norme del precedente comma, nel caso di modifiche statutarie, l’associato potrà dare disdetta entro il mese successivo alla data in cui l’Assemblea ha modificato lo Statuto. Tale disdetta avrà effetto immediato e farà cessare qualsiasi futuro obbligo contributivo.
Art. 7 Diritti ed obblighi degli associati
  1. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi sanciti nel presente Statuto; inoltre, tale attività non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.
  2. In particolare il socio deve:
  3. partecipare attivamente alla vita associativa;
  4. conformarsi a quanto previsto in convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione;
  5. non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da questa e costituite per scopi analoghi;
  6. fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari al raggiungimento degli scopi statutari;
  7. versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione;
  8. comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati societari comunicati in sede di adesione;
  9. aggiornare le proprie certificazioni in merito a qualità dei prodotti e servizi e sicurezza delle informazioni secondo parametri internazionalmente riconosciuti e darne notizia all’Associazione.

3. I soci effettivi, purché in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, hanno il diritto di:

  1. partecipare all’attività dell’Associazione e di utilizzare il logo dell’Associazione stessa;
  2. ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza ed i servizi dell’Associazione;
  3. partecipare all’Assemblea, con diritto di voto;
  4. elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione.

4. I soci aggregati, purché in regola con gli obblighi statutari e con il pagamento dei contributi associativi, hanno il diritto di:

  • partecipare all’attività dell’Associazione;
  • ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza ed i servizi dell’Associazione;
  • partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto.

 

Art. 8 Contributi associativi
  1. Ogni socio è tenuto a versare un contributo associativo annuale determinato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, mediante la delibera contributiva generale. Compete al Consiglio Direttivo dare attuazione alle delibere contributive.
    Per i primi due anni di adesione, come previsto dall’art. 6 comma 1, il socio verserà la quota associativa sia per l’anno in corso che per quello successivo, mentre a partire dal terzo anno la quota sarà annuale.
    L’associato sarà tenuto alla corresponsione dell’intera quota associativa anche qualora si associ nell’anno in corso di versamento.
  2. Possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo su approvazione del Presidente contributi straordinari a carico delle associate a fronte di specifiche attività o di specifiche esigenze di bilancio.
Art. 9 Perdita della qualità di socio

1. L'impresa perde la qualità di socio nei seguenti casi:

  1. per documentata cessazione dell'attività, con effetto dal giorno della notifica all'Associazione, nonché per fallimento dichiarato o ammissione a procedura concorsuale di carattere liquidatorio (esempio con cordato preventivo liquidatorio);
  2. per recesso, da comunicarsi nei modi e termini previsti dall'art. 5
  3. per grave morosità;
  4. per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e nel caso di adesioni contemporanee incompatibili;
  5. per perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione.

Nei casi previsti dai punti c), d) ed e), delibera insindacabilmente, sentito l’interessato, il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri. La decisione verrà comunicata al socio a mezzo p.e.c. o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi comunicati dallo stesso.

2. L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro competente nei confronti degli associati inadempienti rispetto al versamento dei contributi associativi.
Con il recesso dall'Associazione, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione.

TITOLO III
Organizzazione dell’Associazione
Art. 10 Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente e Vice Presidente
  4. il Segretario
  5. il Tesoriere

L’Assemblea potrà nominare un Revisore o un Collegio dei Revisori

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo. Sono altresì fatte salve diverse disposizioni del Consiglio Direttivo nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti.

Art. 11 Assemblea
  1. L’Assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi; i soci non in regola possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto e senza diritto di elettorato attivo e passivo.
  2. Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o, qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci in regola con il versamento dei contributi, mediante avviso inviato via PEC o raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima; l’avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, gli argomenti da trattare e l’eventuale data e luogo della seconda convocazione.
    In caso di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata, alle medesime condizioni, 5 (cinque) giorni prima della riunione.
    L’Assemblea è di regola presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
L’Assemblea potrà ritenersi validamente costituita anche nel caso in cui uno o più soci partecipino in videoconferenza.
4. È di competenza dell’Assemblea:

  • la determinazione in linea generale dell’azione dell’Associazione;
  • la determinazione della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
  • l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ;
  • l’eventuale nomina di un Revisore o di un Collegio dei Revisori;
  • l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
  • lo scioglimento dell’Associazione e la modifica dello Statuto;
  • la revoca anticipata del Presidente o di qualsiasi membro del Consiglio Direttivo nelle ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto o delle direttive dettate dall’Assemblea o di gravi eventi che possano ledere l’immagine dell’Associazione o rendere la persona inidonea all’adempimento dei doveri che la carica impone;
  • ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

5. Ogni socio può farsi rappresentare da altro associato e può rappresentare non più di un associato. Non potranno essere delegati i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei  Conti.

6. Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto. Di norma, salvo diversa delibera dell'Assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 12 Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, ed è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) Presidente compreso; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice. Dura in carica 2 (due) esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili. Sono eleggibili anche soggetti estranei ai propri soci effettivi, ossia che non rivestono cariche direttive per uno dei soci.
    In caso di scadenza del Consiglio Direttivo, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo elegge altresì il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i soci, ed in questo caso il Segretario e/o il Tesoriere non hanno diritto al voto.
  3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante posta elettronica, lettera raccomandata, fax o telegramma da inviare almeno cinque giorni prima della riunione, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti. In questo caso la riunione dovrà avvenire nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta del Presidente. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito in assenza di convocazione se partecipano, anche in audio o video conferenza, tutti i suoi componenti.
  4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare consulenti, esperti esterni e soci senza diritto di voto.
  5. Ogni consigliere ha diritto ad 1 (un) voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da conservare nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo. Sono ammesse le partecipazioni a mezzo video conferenza e tele conferenza nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti
  7. Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; il Consiglieri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea convocata, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
  8. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, in particolare:
    1. provvede annualmente alla stesura del rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
    2. stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
    3. fissa il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
    4. prevede i criteri di ammissione dei nuovi soci e accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
    5. può deliberare l’esclusione di uno o più Soci;
    6. garantisce e svolge tutto quanto necessario al buon funzionamento dell’Associazione;
    7. ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
    8. nomina eventuali rappresentanti dell’Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni ed organizzazioni in genere.
Art. 13 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i componenti del Consiglio Direttivo
Dura in carica 12 (dodici) mesi e ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente:
- pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo;- conferisce deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti;
- presiede le riunioni dell’Assemblea;
- vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
2. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 14 Segretario
  1. Il Segretario, eletto nei modi di cui all’art. 12.2., dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile.
  2. Il Segretario compila i verbali delle riunioni dei Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nell’attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione.
Art. 15 Tesoriere
  1. Il Tesoriere, eletto nei modi di cui all’art. 12.2., dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile.
  2. II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.
Art. 16 Collegio dei Revisori
  1. Il Collegio dei Revisori può essere eletto dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ed è costituito da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente viene eletto dal Collegio fra i suoi componenti.
  2. I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
  3. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
  4. Il Collegio dei Revisori vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul rendiconto economico e finanziario.
  5. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  6. L’Assemblea può anche nominare un singolo Revisore dei Conti in luogo dell’organo collegiale.
TITOLO IV
Fondo Comune – Rendiconto economico e finanziario
Art. 17 Fondo comune

1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

  1. dai contributi di cui all’art. 8;
  2. dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
  3. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  4. dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
  5. da proventi vari.

2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione ed a tutte le occorrenze della attività associativa.

3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

4. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18 Gestione economica del fondo comune

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Art. 19 Rendiconto economico e finanziario
  1. Per ciascun anno civile, entro il 30 aprile dell’anno successivo, è compito del Consiglio Direttivo la stesura del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea congiuntamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Il progetto di rendiconto economico e finanziario dev’essere presentato al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza che ha all’ordine del giorno l’approvazione dello stesso.
  3. Non potranno essere distribuiti in nessun caso, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
TITOLO V
Modificazioni Statuto – Scioglimento Associazione
Art. 20 Modificazioni dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due
terzi dei voti dei suoi membri.

Art. 21 Scioglimento dell’Associazione
  1. L'Associazione si scioglie:
    1. per le cause previste ex art. 27 c.c.;
    2. per delibera assunta dall’Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti dei suoi membri.
  2. Con la maggioranza di cui al comma precedente, l’Assemblea nomina un Liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
  3. Il patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto ad associazioni di volontariato ovvero ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
TITOLO VI
Leggi applicabili
Art. 22 Leggi applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, in quanto compatibili.